Cessazione della coabitazione della madre con il figlio maggiorenne. Cosa determina?
Sentenza-Tribunale-di-Catania-I-sez.-Civ.-n.1298-del-2018
La permanenza della legittimazione del genitore separato a chiedere all’altro coniuge il pagamento dell’assegno per il mantenimento del figlio è condizionata al requisito della coabitazione con il figlio divenuto maggiorenne e non ancora autosufficiente, viceversa nel caso di cessazione della coabitazione l’unico legittimato a chiedere un mantenimento resta il figlio. E’ quanto ha avuto modo di chiarire il Tribunale di Catania con la sentenza n. 1298/18 la quale non ha fatto altro che recepire quanto già chiarito e precisato da costante giurisprudenza di legittimità. Il Tribunale ha inoltre chiarito che anche l’assegnazione della casa coniugale è legata al preminente interesse dei figli minorenni o del figlio maggiorenne convivente con il genitore, per cui in mancanza del requisito della coabitazione non può trovare accoglimento la domanda di assegnazione a favore di uno dei coniugi, trovando invece applicazione le norme sulla comunione.