Licenziamento individuale dopo la riforma Fornero

Licenziamento individuale dopo la riforma Fornero

La legge 28 Giugno 2012 n. 92 nota come riforma Fornero ha introdotto un cambiamento sostanziale in materia di licenziamento individuale per motivo soggettivo, stabilendo il principio generale della tutela risarcitoria e limitando la reintegra nel posto di lavoro solo a ipotesi specifiche particolarmente gravi, cioè quando la procedura disciplinare risulta fondata sul nulla o su circostanze non veritiere o inesatte.

La riforma non ha intaccato i concetti di “giusta causa” e di “giustificato motivo”.

Il licenziamento per giusta causa, può essere intimato in presenza di fatti tali da non poter consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro, neppure temporaneamente così come si evince dalla lettura dell’art. 1219 c.c.

Il licenziamento per giustificato motivo soggettivo implica, invece, implica un notevole inadempimento contrattuale del lavoratore nell’ambito del rapporto di lavoro. In entrambi i casi si parla di licenziamenti disciplinari in cui viene meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore.

La riforma Fornero oltre a non aver intaccato i concetti di giusta causa e giustificato motivo non ha modificato i limiti occupazionali di applicabilità dell’art. 18 dello statuto dei lavoratori, per cui in caso di licenziamento illegittimo, per aziende che occupano meno di quindici dipendenti continua a trovare applicazione la tutela obbligatoria.

Il nuovo art. 18 ha sostanzialmente una semplice differenziazione tra i regimi sanzionatori che conseguono all’illegittimità del licenziamento per motivo soggettivo, prevedendo la reintegra nel posto di lavoro e il risarcimento del danno solo quando il giudice accerti “la completa insussistenza del fatto contestato dal datore di lavoro” o nel caso in cui “il fatto rientri tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi”.

In tutti gli altri casi, anche se il giudice accerti l’insussistenza della giusta causa o del giustificato motivo soggettivo, l’unica tutela del lavoratore è di tipo reale ed economica. Il giudice dichiarerà risolto il rapporto con effetto dalla data del licenziamento e condannerà il datore di lavoro ad un’indennità risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici ed un massimo di ventiquattro mensilità dell’ultima retribuzione. Tutela piena trova invece l’eventuale licenziamento a carattere discriminatorio.

La riforma ha sicuramente innovato sancendo come eccezione la reintegra nel posto di lavoro e come regola per il licenziamento illegittimo la sola tutela economica.

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